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Zolle. La giustizia al tempo dei baliaggi (2000)

Un breve viaggio radiofonico nella giustizia di Ancien Régime, per capirne almeno un po' il funzionamento

«Zolle» era una trasmissione divulgativa di Rete Due, legata alla Svizzera italiana, che presentava un tema diverso ogni settimana, distribuito su cinque brevi interventi di 5-6 minuti. Questa serie è andata in onda nel novembre 2000.

 

1. Lunedì

Questa settimana darò qualche informazione sul funzionamento della giustizia al tempo dei baliaggi. Comincio bruscamente leggendo le tariffe del boia di Lugano da un documento del 1613.

per caduna ligatura et botta di corda un testone

con il peso per cadauno botto di corda mezzo scudo (qui ci si riferisce alla sospensione dei torturati alla carrucola, con o senza pesi)

doperando il torgietto a tormentare li polizi (cioè il torchetto per stringere i pollici), un testone per volta

alli tormenti del fuocho, tagliare le onggie, scaviare (tagliare le unghie, trappare i capelli), tagliare la lingua, inciodare la lingua, tuffare nell'aqua per cadauno di questi atti uno schudo.

Dovendo detto maestro iustitiare qualcuna persona da vita alla morte, gli sia pagato

a tagliar la testa et appiccare sopra la forcha schudi due per caduna persona.

A iustitiare con il fuoco, metter in ruota, et anegare nell'aqua per caduna persona gli sia pagato schutti tre.  

E questa lista dimentica l'amputazione del naso, lo squartamento e altri interventi previsti nel più recente tariffario del 1781, quasi vent'anni dopo la pubblicazione del famoso libro Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria e a pochissimi anni dalla Rivoluzione francese. In realtà questi cataloghi di tormenti, in parte ripresi da consuetudini più antiche, sono un po' fuorvianti. Dal Cinquecento al Settecento non si sono tagliate lingue, né si sono strappate unghie o capelli.

La forma abituale di tortura è la sospensione dell'imputato tramite una carrucola. Sospensione dolorosissima però, visto che le mani sono legate dietro la schiena e che il corpo può essere appesantito con l'applicazione ai piedi di pietre di varie dimensioni. L'uso della tortura è tuttavia riservato ai delitti più gravi e regolamentato (non più di tre sedute, non più di un quarto d'ora di sospensione per volta). Se l'imputato si autoaccusa, la confessione va poi ripetuta de plano, cioè senza tormenti. Se invece non cede dopo le sedute previste, l'interrogatorio finisce. In quei secoli la tortura è quindi ritenuta, qui come nel resto d'Europa, uno strumento adeguato per l'accertamento della verità e per l'ottenimento della confessione. È uno degli elementi che ci portano a vedere la giustizia di Ancien Régime come qualcosa di aberrante e inammissibile. Giusto. Ma non dimentichiamoci mai con quanta sadica creatività la tortura è stata utilizzata sistematicamente in tempi a noi drammaticamente vicini da governi «amici» dell'Occidente illuminato. Per esempio in Argentina o in Cile. E senza limitazione alcuna, cosa che nell'Ancien Régime accade solo nei processi per stregoneria (dei quali parlerò prossimamente in questa sede).

 

2. Martedì

Oggi iniziamo con una sentenza emessa a Mendrisio il 16 marzo 1681 contro Pietro Petrino, un uxoricida (cioè uno che ha ucciso la propria moglie). Sentiamola.

[Si decreta] che capitando nelle mani della Giustizia debba essere consegnato nelle mani del Carnefice dal quale debba essere condotto al luogo del patibolo, passando dalla piazza di Mendrisio dove li debba esser troncata la mano destra, poscia debba essere attaccato in detta piazza, et tirato a coda di cavallo fino al detto luogo del patibolo et nel viaggio con tanaglia infocata se le dia una tanagliata nel braccio destro l’altra cioè la seconda nel braccio sinistro et la terza sotto al fianco sinistro et gionto al loco del patibolo debba essere messo in ruota, et inruotarsi di modo che muora et l’anima si separi dal corpo, et ciò per suo castigo et esempio ad altri di non comettere eccessi tanto enormi, riservandosi poi la facoltà di far attaccare alla forca il ritratto del medesimo Pietro se così si stimarà espediente.

È una condanna terribile, che prevede una serie di dolorosi interventi sul corpo prima dello strazio finale. E anche uno spettacolo, un atroce spettacolo che viene annunciato per avere il maggiore concorso di pubblico. Si è convinti che lo spettacolo del supplizio e della morte abbia un valore pedagogico e agisca da deterrente. E a guardar bene cosa c'è di diverso nel Texas odierno, se non la tecnica di esecuzione­?

La nostra sentenza presenta un elemento che all'ascoltatore – forse colpito dalla ferocia del trattamento – può essere sfuggito: le parole iniziali «che capitando nelle mani della giustizia...». Quindi questa sentenza è data in contumacia, l'uxoricida è fuggito. Insieme all'atrocità delle pene, questa è un'altra caratteristica della giustizia del tempo dei baliaggi. Infatti i reati più gravi, che prevedono il supplizio estremo, restano perlopiù impuniti. Pare che nel baliaggio di Lugano per tutto il XVIII secolo si sono trovati solo due casi in cui un assassino è stato assicurato alla giustizia e che a Locarno su undici omicidi registrati tra il 1786 e il 1798 vi sia un solo arrestato e condannato. Quindi lo spettacolo della morte descrittoci da molte sentenze è meno frequente di quanto si sia portati a immaginare. Siamo di fronte alla tipica situazione descritta da Cesare Beccaria nella sua critica alla giustizia di Ancien Régime: pene atroci ma facilmente evitabili. L'illuminista lombardo proponeva invece pene ragionevoli abbinate alla certezza del castigo. Ecco le sue celebri parole:

La certezza del castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità.

 Ma come mai era così facile sfuggire alla giustizia? Le ragioni principali solo l’esiguità delle forze dell’ordine a la possibilità di modificare le sentenze con pagamenti in denaro al balivo. Sono caratteristiche della giustizia dell’epoca sulle quali mi soffermerò nei prossimi giorni.

 

3. Mercoledì

Ieri ci chiedevamo come mai al tempo dei baliaggi molti crimini gravi restassero impuniti. Questo episodio può aiutarci a capirlo. Il 24 agosto 1692 il Grossweibel di Mendrisio, cioè il cavaliere, il braccio armato della giustizia, la polizia insomma, entra in casa di un Fontana a Morbio Inferiore per un pignoramento. Il Fontana chiude tutti gli usci poi lo aggredisce, lo atterra, lo trattiene e grida «dattegli, dattegli». In quel momento, riferisce l'ufficiale, «mi sentii due colpi da dietro sopra la testa che restai alquanto stordito»: è la sorella del Fontana, gli ha dato una randellata. Ma non è finita: il Fontana insegue l'usciere che, sanguinante, riesce a fuggire. Le sue condizioni sono gravi, tanto che viene confessato perché giudicato moribondo. Per finire se la cava. 

Prima di vedere come si conclude la vicenda, faccio notare che l'avvenimento è tutt'altro che eccezionale. Le forze dell'ordine sono ridotte a ben poco: ogni baliaggio dispone di pochissimi uomini: un cavaliere (Grossweibel) e uno o due servitori (Weibel, usciere, sottocavaliere). Questi si devono muovere in una società molto violenta e ancora poco propensa ad accettare che il far giustizia sia compito dello Stato e non un affare privato. Le forze dell'ordine, quindi, sono tutt'altro che forti. A volte si fatica a trovare chi voglia farsi carico dell'arduo compito. Nella Valmaggia di fine Seicento, per esempio, si mettono a disposizione soltanto miserabili e squattrinati. Sanno bene, gli abitanti dei baliaggi, che si tratta di un mestiere rischioso. Lo sa anche quel servitore locarnese che il 24 ottobre 1796 si presenta per pignorare una padella di rame e viene accolto da un tale armato di accetta che minaccia di tagliargli «il capo con un siguletto». Per salvare la testa, l'usciere lascia perdere. Cos'altro doveva fare? Se i semplici pignoramenti producono questi effetti, immaginiamoci cosa può comportare la cattura di un assassino.

Torniamo ora alla coppia di Morbio che ha aggredito il cavaliere: sono condannati a pagare una multa di 25 scudi ciascuno (e a essere banditi se non pagano) e a stare davanti alla chiesa, prima della messa, «in genochione con il sudetto pezzo di legno appeso al collo, per il spazio di mezz'hora». È una pena interessante, anche per quest'ultimo aspetto simbolico. Oltre a questo ci sono altri due elementi tipici della giustizia al tempo dei baliaggi: le pene pecuniarie e il bando. Il bando è intimato con una certa frequenza nei casi gravi. Questo provvedimento permette di allontanare i delinquenti e di incamerare – come nel caso della condanna a morte – i loro beni (e il bando a vita è automatico per i contumaci). A certe condizioni e dietro pagamento è però possibile far revocare la pena. La pratica del bando, diffusa in tutta l'Europa moderna, può essere redditizia finanziariamente ma non è certo efficace in termini di ordine pubblico. Infatti i banditi tendono ad ammucchiarsi lungo le aree di confine e a vivacchiare di furti e rapine, magari organizzati in bande.

 

4. Giovedì

Ieri ho parlato del bando, pena molto diffusa nell'Ancien Régime. Meno diffusa è la condanna ai remi, alla galera, cioè a remare sulle navi, solitamente quelle veneziane. Anche oggi parto da un caso concreto e piuttosto sorprendente: nel 1588 un tale del baliaggio di Mendrisio è condannato alla galera perpetua per il furto di un bue. Nel 1605, dopo 17 anni viene richiamato perché il derubato gli ha accordato la «pace». Evidentemente il nostro condannato doveva essere di costituzione robusta per resistere per 17 anni ai remi! Il caso è doppiamente esemplare. Prima di tutto per la sproporzione tra delitto e castigo: il furto di un bue e i lavori forzati a vita. Nel corso di questi secoli sono comuni le sanzioni particolarmente dure contro il furto: i delitti contro le cose sembrano gravi quanto quelli contro le persone, o magari di più. Nel 1697 un povero padre di famiglia di Mendrisio, spinto dalla fame, ruba qualche manciata di granaglie a un suo vicino, che lo perdona. Deve pagare al Landfogto 47 scudi (una somma molto importante) e viene bandito per 4 anni. Se poi violerà il bando rientrando nei territori svizzeri sarà spedito a remare «nella Morea contro il Turco» (cioè sulle navi impegnate nel Peloponneso contro l'impero ottomano). In ogni caso la sua vita e quella della sua famiglia, già precarie, sono distrutte.

Torniamo al caso iniziale, quello che sulle galere c'è stato per 17 anni, a causa di un bue. Il suo ritorno è reso possibile dal perdono del derubato (concesso, tra parentesi, dietro il pagamento di un'indennità). Evidentemente il diritto premoderno – basato sulla soddisfazione dell'offeso – non è del tutto scomparso. Il pubblico potere riconosce la «pace» privata; la pena non è monopolio dello Stato, è anche un affare privato.

In ogni caso la «pace» privata non basta. Dopo averla ottenuta, per «accomodare» pene e sentenze bisogna intavolare trattative con il landfogto, sempre disponibile a discutere se la concessione della grazia o della liberazione dal bando può fruttare qualche somma. Evidentemente questa pratica favorisce i più facoltosi, già privilegiati dall'ordinamento giuridico se appartengono alla nobiltà. 

Non ho ancora spiegato che il landvogto o balivo, cioè colui che governa temporaneamente un baliaggio, è il giudice di prima istanza per le cause criminali e per quelle civili più importanti. Il suo potere è grande, e proprio l'amministrazione della giustizia costituisce la sua principale fonte d'entrata. L'«accomodamento» delle pene, le varie forme di patteggiamento, i favori concessi dietro pagamento, sono quindi all'ordine del giorno. Sopra i landfogti stanno i cantoni, che qualche volta intervengono contro gli eccessi dei loro governatori. Ecco cosa dicono nel 1546 ai balivi di quaggiù:

visto che le grazie concesse hanno causato che in queste prefetture di quà dei monti si commettono molto più assassinamenti ed omicidi, è statuito che i commissari non debbano graziare alcun omicida non ostante qualsivoglia scusa o pretesto.

Martedì vi ho spiegato che a causa della debolezza dell'apparato repressivo molti reati restavano impuniti. Anche l’accomodamento delle sentenze di cui ho parlato oggi, oltre a generare disparità di trattamento, contribuisce all’alto livello di impunità.

 

5. Venerdì

Condennatione spetante alla magnifica comunità di Locarno l'anno 1599.

La moglie del Morinino di Cugnasco per battiture contra la Calderina, con sangue...........soldi 2

Pedro Piazzone d'Intragna per bastonate date al Piazzonino...........soldi 5

Simonetto del Meschino di Fossano per dar pugni a Giovanni Mozzino sopra il mercato...........soldi 10

Tomas spazzacamino per tirare sassi ala moglièr di Toma Duso...........soldi 2

Filipo Filipello per ingiurie contra il Boniforto...........soldi 2

Nicola Pucio per dir strìa alla moglièr del Vallegia...........soldi 2

Battista Braguglia per pugni dati al Minella di notte...........soldi 10

Messere Pompilio Mainello per dar due pugni al Negri...........soldi 5

Martino Reino per tirar sassi al console...........soldi 2

(elenco da sfumare)

In queste «zolle» che ho dedicato alla giustizia dell’Ancien Régime ho parlato soprattutto di delitti gravi e di atroci pene corporali. Ma la stragrande maggioranza dei crimini giudicati nei baliaggi sono di scarso peso, come quelli che avete appena sentito. Sono infrazioni punite con pene pecuniarie, la cui entità è stabilita dagli statuti locali. Il landfgto aveva tuttavia anche qui un margine di discrezione, poteva imporre multe più alte o più basse a suo gusto. Le denunce sono moltissime e rivelano un clima di litigiosità endemica. Questo divertente episodio registrato a Genestrerio nel 1684 ci offre un bell'esempio di questa propensione al litigio:

...essendosi avicinato a detto Francesco un cane grosso nero, esso Francesco, con una bachetta sottile che haveva in mano, ha dato una bachettata a esso cane non sapendo di chi fusse et gli ha dato solo perché dubitava gli volesse pissare a dosso, et havendo visto Giovanni Coldirari molinaro di Genestré quale era in detta Chiesa, si è avicinato a detto Francesco, et gli ha dato con un pugno nel stomaco dicendo: visdacazzo beccofotuto, barone beccofotuto se tu torni a toccare questo cane, ti voglio dare un calcio nelli sonagli.

Secondo un altro testimone, il Coldirari avrebbe invece detto: «Oh barone beccofotù voi lasciar star quel cane o voi che ti dia un piede nelli coglioni?». Comunque la sostanza non cambia. Da infimi pretesti nascono facilmente litigi e colluttazioni, anche davanti alla chiesa, come in questo caso, che portano i litiganti davanti al giudice. Ma la grande quantità di denunce va attribuita semplicemente al carattere particolarmente litigioso degli abitanti dei baliaggi? Almeno un altro elemento concorre a spiegare l'elevato numero di denunce: il ricorso alle multe. L'introito di queste pene minori veniva suddiviso tra il Landvogto (nella misura del 2/3) e la comunità. Per cui sia il balivo che le autorità locali avevano interesse a portare in giudizio il maggior numero di casi possibili. Non a caso il console, cioè il giudice della vicinanza, è chiamato a segnalare al landfogto (1588) «tutte le denontie criminose o malefiziose, cioè omicidi, ferite, risse con sangue, furti, bastonate, sassate, parole ingiuriose, eccetera, che veniranno a loro notizia e questo nel termine di giorni 10». Altrimenti, minaccia il landvogto, saranno gli stessi consoli inadempienti a pagare una multa salata. Come si vede, in un modo o nell'altro i soldi arrivavano dove dovevano arrivare.

 

(P.S., per chi dovesse ascoltare la registrazione: non ho scelto io le musiche ­– non molto adatte – di questa serie di Zolle)

 

Testo di riferimento:

Danilo Baratti, Giustizia e criminalità, in Storia della Svizzera italiana dal Cinquecento al Settecento, a cura di Raffaello Ceschi, Stato del Cantone Ticino, Bellinzona 2000, pp. 353-376 (bibliografia e note pp. 670-673).

 

Per scaricare il pdf dell'articolo: Scarica Zolle2

2000, radio, zolle, giustizia, AncienRégime

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